{"id":31,"date":"2021-09-16T13:49:05","date_gmt":"2021-09-16T13:49:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/?page_id=31"},"modified":"2023-03-18T11:52:21","modified_gmt":"2023-03-18T11:52:21","slug":"cittadinanza-jure-sanguinis","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/?page_id=31","title":{"rendered":"CITTADINANZA JURE SANGUINIS"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"538\" src=\"http:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/cittadinanza-italiana-brasiliani-1024x538.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-85\" srcset=\"https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/cittadinanza-italiana-brasiliani-1024x538.jpg 1024w, https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/cittadinanza-italiana-brasiliani-300x158.jpg 300w, https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/cittadinanza-italiana-brasiliani-768x403.jpg 768w, https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/cittadinanza-italiana-brasiliani.jpg 1200w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Lo Studio Legale Nardone \u00e8 specializzato in giudizi civili per il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore di discendenti di avi italiani anche residenti all\u2019estero (jure sanguinis) ai sensi dell\u2019articolo 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 )e regolamento di esecuzione DPR 12 ottobre 1993 n. 572 e DPR 18 aprile 1994 n. 362), avendo maturato nel corso degli anni una consolidata esperienza professionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">La cittadinanza italiana pu\u00f2 essere richiesta e riconosciuta al cittadino straniero in presenza di un legame con il territorio italiano, come il matrimonio con cittadino italiano, oppure, la presenza di ascendenti italiani o la residenza per 10 anni in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Lo Studio Legale Nardone \u00e8 composto da un team di esperti professionisti coordinati dalla <strong>Dott.ssa Rossella Nardone (whatsapp 0039-3287374083 \u2013 la quale parla anche la lingua portoghese)<\/strong> che garantisce assistenza legale e consulenza agli stranieri che intendono acquisire i diritti e la cittadinanza italiana, ivi esaminando le richieste ed analizzando la documentazione fornita dagli stessi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Inoltre, lo Studio Legale si avvale anche di collaboratori qualificati in America Latina (Brasile, Argentina e Messico) al fine di provvedere al reperimento di tutta la documentazione occorrente (certificazioni amministrative, traduzioni giurate e postille) per essere utilizzati nei giudizi civili aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Infine, lo Studio Legale presta la propria assistenza legale anche nella fase successiva a quella giudiziaria, mediante la fase amministrativa di trascrizione presso i Comuni della Sentenza che ha sancito il riconoscimento della cittadinanza italiana.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-css-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">COS&#8217;E&#8217; LA CITTADINANZA PER FILIAZIONE<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">L\u2019art. 1 della legge n. 91\/1992 stabilisce che \u00e8 cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello jus sanguinis, gi\u00e0 presente nella previgente legislazione, come principio cardine per l\u2019acquisto della cittadinanza mentre lo jus soli resta un\u2019ipotesi eccezionale e residuale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Nel dichiarare esplicitamente che anche la madre trasmette la cittadinanza, l\u2019articolo recepisce in pieno il principio di parit\u00e0 tra uomo e donna per quanto attiene alla trasmissione dello status civitatis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">La legge del 1912, sebbene all\u2019art. 1 confermasse il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita gi\u00e0 stabilito nel codice civile del 1865, all\u2019art. 7 intese garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, introducendo un\u2019importante eccezione al principio dell\u2019unicit\u00e0 della cittadinanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">L\u2019art. 7 della legge 555\/1912 consentiva, infatti, al figlio di italiano nato in uno Stato estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello jus soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore et\u00e0 ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all\u2019interessato la rilevante facolt\u00e0 di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore et\u00e0, se residente all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell\u2019unicit\u00e0 di cittadinanza, anche a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall\u2019art. 12 della medesima legge n. 555\\1912.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano perci\u00f2, da un lato sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l\u2019avo emigrato) e, dall\u2019altro, sulla prova dell\u2019assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell\u2019avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">L\u2019autorit\u00e0 competente ad effettuare l\u2019accertamento \u00e8 determinata in base al luogo di residenza: per i residenti all\u2019estero \u00e8 l\u2019Ufficio consolare territorialmente competente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">La procedura per il riconoscimento si sviluppa nei passaggi di seguito indicati:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">accertare che la discendenza abbia inizio da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni); accertare che l&#8217;avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. La mancata naturalizzazione o la data di un&#8217;eventuale naturalizzazione dell\u2019avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorit\u00e0 straniera; comprovare la discendenza dall&#8217;avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale. A tal proposito \u00e8 opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana pu\u00f2 avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della Costituzione; attestare che n\u00e9 l&#8217;istante n\u00e9 gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorit\u00e0 diplomatico consolari italiane.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">Il richiedente ha l\u2019onere di presentare l\u2019istanza corredata dalla prescritta documentazione, regolare e completa, volta a dimostrare gli aspetti sopra elencati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\">L\u2019istanza deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare nell\u2019ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"has-text-align-center wp-block-heading\"><strong>GUIDE LEGALI CITTADINANZA<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In Italia la cittadinanza si trasmette per discendenza (&#8220;iure sanguinis&#8221;), per cui alla nascita si acquista la<br>cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91\/92: &#8220;\u00e8 cittadino il figlio di padre o di madre<br>cittadini&#8221;).<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Discendenti per linea paterna<br><\/strong>Per tutelare i figli degli emigrati italiani, la Legge n. 555\/1912 ha confermato il principio del riconoscimento<br>della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita.<br>Pertanto, chi \u00e8 nato in uno Stato in cui vige lo &#8220;ius soli&#8221; ha diritto di essere riconosciuto &#8220;cittadino italiano&#8221;<br>se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (con l&#8217;unico limite che dalla documentazione<br>dell&#8217;antenato italiano lo stesso risulti in vita dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno<br>d&#8217;Italia).<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Discendenti per linea materna<br><\/strong>La norma sopra indicata si riferisce per\u00f2 esclusivamente ai discendenti per derivazione paterna.<br>Solo con l&#8217;entrata in vigore della Costituzione, dal 1 gennaio 1948, il principio suddetto si applica anche ai<br>discendenti per derivazione materna, onde evitare ingiuste discriminazioni basate sul sesso.<br>Cosa succede invece per chi \u00e8 nato da cittadina italiana prima del 1 gennaio 1948 ?<br>In tal caso, \u00e8 ugualmente possibile ottenere la cittadinanza, ma non \u00e8 sufficiente presentare richiesta al<br>Consolato, non essendoci una norma specifica che consentirebbe il riconoscimento della cittadinanza.<br>Pertanto \u00e8 necessario proporre ricorso al Tribunale italiano, per ottenere una sentenza dichiarativa dello<br>status di cittadino italiano per derivazione materna.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Riepilogando:<br><\/strong>&#8211; per i nati dopo il 1 gennaio 1948: \u00e8 sufficiente presentare istanza al Consolato italiano;<br>&#8211; per i nati prima del 1 gennaio 1948, in linea paterna: \u00e8 sufficiente presentare istanza al Consolato<br>italiano;<br>&#8211; per i nati prima del 1 gennaio 1948, in linea materna: \u00e8 necessario presentare ricorso al Tribunale<br>italiano.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Requisiti<\/strong><br>In tutti i casi, l&#8217;unica condizione richiesta \u00e8 che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia<br>interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si<br>vorrebbe trasmettere la cittadinanza.<br><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>L&#8217;interessato dovr\u00e0 quindi dimostrare:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la discendenza da un avo italiano (non ci sono limiti di generazioni), attraverso gli atti di nascita e di matrimonio;<\/li>\n\n\n\n<li>che l&#8217;avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. <\/li>\n\n\n\n<li>La mancata naturalizzazione o la data di un&#8217;eventuale naturalizzazione dell&#8217;avo deve essere comprovata mediante attestazione rilasciata dalla competente Autorit\u00e0 straniera. Al riguardo, si evidenzia (per il caso specifico del Brasile) che la grande naturalizzazione del 1889 non preclude la trasmissione della cittadinanza, secondo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione SSUU n. 25317 del 12 luglio 2022 e pubblicata il 28 agosto 2022.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>che n\u00e9 l&#8217;istante n\u00e9 gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la<br>catena di trasmissione della cittadinanza, mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti<br>Autorit\u00e0 diplomatico consolari italiane.<br>Documenti da presentare<br>I documenti da presentare sono:<\/li>\n\n\n\n<li> copia integrale dell&#8217;atto di nascita dell\u2019avo italiano emigrato all\u2019estero, rilasciato dal Comune<br>italiano nel quale egli nacque;<\/li>\n\n\n\n<li>atti integrali di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona<br>rivendicante la cittadinanza italiana;<\/li>\n\n\n\n<li>atti integrali di morte degli ascendenti in linea retta deceduti;<\/li>\n\n\n\n<li>atto di matrimonio dell&#8217;avo italiano emigrato all\u2019estero;<\/li>\n\n\n\n<li>atti di matrimonio dei suoi discendenti in linea retta, compreso quello dei genitori della persona<br>rivendicante la cittadinanza italiana;<\/li>\n\n\n\n<li>certificato rilasciato dalle competenti autorit\u00e0 dello stato estero di emigrazione, attestante che<br>l\u2019avo italiano a suo tempo emigrato dall\u2019Italia non acquist\u00f2 la cittadinanza dello Stato estero di<br>emigrazione anteriormente alla nascita dell\u2019ascendente dell\u2019interessato;<\/li>\n\n\n\n<li>certificato rilasciato dalla competente Autorit\u00e0 consolare italiana, attestante che n\u00e9 gli ascendenti<br>in linea retta, n\u00e9 la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana, vi abbiano mai<br>rinunciato ai sensi dell&#8217;articolo 7 della Legge 13 giugno 1912 n. 555;<\/li>\n\n\n\n<li>certificato di residenza (se l&#8217;istanza viene presentata in Italia).<br>Ai sensi del D.P.R. 445\/2000, tutti i documenti sopra elencati che sono stati formati all&#8217;estero, devono<br>essere tutti apostillati, tradotti in lingua italiana e muniti di legalizzazione consolare (o Apostille, se lo Stato<br>in questione aderisce alla Convenzione dell&#8217;Aja del 1961).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br><strong>Ricorsi contro la &#8220;fila&#8221; del Consolato<br><\/strong>Cosa si pu\u00f2 fare se il consolato stabilisce liste di attesa eccessivamente lunghe?<br>Soprattutto in alcuni Stati (Brasile, Stati Uniti, \u2026.) il numero di domande \u00e8 molto alto e i tempi di evasione<br>delle pratiche sono lunghissimi. A volte gli appuntamenti per la cittadinanza vengono fissati addirittura<br>dopo dieci anni.<br>In questi casi \u00e8 possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza<br>attendere la fila del Consolato.<br>L&#8217;orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei<br>Consolati sono irragionevoli e contraddicono l&#8217;articolo 3 del D.P.R 362\/1994, che fissa in due anni il termine<br>per definire il procedimento di cittadinanza.<br>Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati<br>la possibilit\u00e0 di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti<br>sopra indicati, dichiarer\u00e0 la cittadinanza italiana dei richiedenti.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-css-opacity\"\/>\n\n\n\n<div data-wp-interactive=\"core\/file\" class=\"wp-block-file\"><object data-wp-bind--hidden=\"!state.hasPdfPreview\" hidden class=\"wp-block-file__embed\" data=\"http:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Legge-5-febbraio-1992-n.-91.pdf\" type=\"application\/pdf\" style=\"width:100%;height:600px\" aria-label=\"Incorporamento di Legge 5 febbraio 1992 n. 91.\"><\/object><a id=\"wp-block-file--media-e30a01c1-a028-4adf-a666-b40c804e1b95\" href=\"http:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Legge-5-febbraio-1992-n.-91.pdf\">Legge 5 febbraio 1992 n. 91<\/a><a href=\"http:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Legge-5-febbraio-1992-n.-91.pdf\" class=\"wp-block-file__button wp-element-button\" download aria-describedby=\"wp-block-file--media-e30a01c1-a028-4adf-a666-b40c804e1b95\">Download<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lo Studio Legale Nardone \u00e8 specializzato in giudizi civili per il riconoscimento della cittadinanza italiana in favore di discendenti di avi italiani anche residenti all\u2019estero&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-31","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/31","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=31"}],"version-history":[{"count":10,"href":"https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/31\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":146,"href":"https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/31\/revisions\/146"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.nardone-legale.it\/site\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=31"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}